Con la sentenza dello scorso 18 maggio 2021 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nel caso Valdìs e altri v. Islanda, ha sancito un importante principio di cui si dovrà tener conto nella convulsa e confusa vicenda della legittimità della trascrizione nei registri di stato civile degli atti di nascita stranieri per i nati da maternità surrogata che negli ultimi anni sta animando quasi tutte le corti nazionali.

In breve il fatto: la coppia del medesimo sesso che si era recata in California per ottenere il figlio da maternità surrogata è tornata in Islanda, e ha chiesto ai pubblici registri islandesi di trascrivere l’atto di nascita ottenuto negli USA, vedendosi opposto un risoluto diniego da parte dei funzionari.

Trasferita la questione nelle aule di giustizia, si è giunti fino alla Corte suprema islandese, la quale ha ribadito la legittimità del diniego sul presupposto che nell’ordinamento islandese non soltanto la maternità surrogata è vietata, ma costituisce per di più un reato.

Esperiti i mezzi previsti dalla giurisdizione interna, si è così giunti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha dichiarato legittimo il rifiuto islandese della trascrizione dell’atto di nascita estero per il nato da maternità surrogata.

La CEDU0 (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo), infatti, ha precisato che il suddetto rifiuto di trascrizione non è lesivo né del diritto alla vita famigliare del minore né di quello della coppia ricorrente, poiché non soltanto nel caso di specie è stato comunque garantito dalle autorità islandesi il diritto di cittadinanza al minore, con tutte le conseguenti tutele socio-giuridiche che da ciò discendono, ma perché il divieto di maternità surrogata vigente nell’ordinamento islandese non può essere aggirato.

Una decisione simile, del resto, era già stata adottata dalla CEDU nel caso Paradiso e Campanelli v. Italia nel 2017, chiarendo in quest’ultima circostanza che, in virtù del divieto di maternità surrogata vigente nell’ordinamento italiano, era corretto che lo Stato italiano non riconoscesse la validità dei certificati di nascita di minori nati da maternità surrogata, in quanto se così non fosse stato si sarebbe verificata una “legalizzazione” di fatto di una situazione che la legge italiana espressamente non consentiva, cioè una legittimazione a posteriori della maternità surrogata che in Italia è vietata e penalmente sanzionata.

Per la CEDU, dunque, il diniego di trascrizione e il divieto di maternità surrogata non rappresentano una violazione dell’articolo 8 della Convenzione disciplinante la vita privata e famigliare.

Nella pronuncia islandese, la CEDU ha affermato altresì che il divieto di maternità surrogata non soltanto rientra nella discrezionalità riconosciuta ai singoli Stati, e che dunque è legittimo, ma per di più risponde all’esigenza di effettiva protezione delle donne che potrebbero subire pressioni a causa della surrogazione, così come appare diretto alla tutela dei diritti dei minori tra i quali si dovrebbe annoverare quello di conoscere i propri genitori naturali.

Il rifiuto di riconoscere i ricorrenti come genitori, dunque, è un rifiuto che tutela, secondo la CEDU, i diritti e le libertà degli altri: principio di diritto inoppugnabile che dovrebbe essere maggiormente considerato dalle Corti nazionali che decidessero di statuire in senso contrario.

Fonte: https://www.centrostudilivatino.it

 


 

UN FRENO ALLA DERIVA? Jacopo Coghe

Importante sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani contro l’agenda politica Lgbt.

Lo scorso 18 maggio la Corte ha stabilito, all’unanimità, che due uomini islandesi che avevano sfruttato all’estero la barbara pratica dell’utero in affitto NON hanno il diritto di essere riconosciuti dal loro Stato come genitori legali del bambino, con cui non hanno nessun legame biologico.

I giudici hanno ritenuto che, al fine di garantire stabilità al rapporto sociale ormai consolidato tra il minore e gli adulti, che lo hanno in stato di affido da quattro anni, non sia affatto necessario il loro riconoscimento giuridico come genitori.

Ciò per due motivi: primo, perché in Islanda l’utero in affitto è vietato e punito come reato, e il riconoscimento della genitorialità in capo a due uomini che lo sfruttano all’estero significherebbe, di fatto, aggirare il divieto; secondo, perché si violerebbe il diritto del bambino di conoscere i suoi genitori naturali, incatenandolo a una ‘verità legale’ menzognera.

Anche se resta tragico e criminale che un bimbo sia stato cinicamente strappato dalla mamma per soldi, questa rimane una sentenza davvero molto importante, perché argina la pretesa del movimento Lgbt di sdoganare la cosiddetta “genitorialità intenzionale”.

Si tratta dell’idea folle per cui la legge dovrebbe riconoscere come genitori di un bambino coloro che semplicemente si dichiarano tali al momento della nascita, a prescindere da qualsiasi legame biologico.

Un approccio aberrante, che ha come logica conseguenza la possibilità che anche 5, 10, 20 persone possano dichiararsi “genitori intenzionali” di un bambino e pretendere di essere riconosciuti come tali dalla legge.

Concludo con due auspici.

  • Primo, che la magistratura italiana, molto incline a creare nuovi e ideologici “diritti genitoriali”, torni a difendere l’unica, vera minoranza discriminata in queste vicende, i bambini.
  • Secondo, che il Parlamento approvi immediatamente il disegno di legge per rendere l’utero in affitto reato universale e punibile anche quando sfruttato all’estero. Mettiamo fine alla orribile tratta di bambini a portar via… dalla mamma.

 

Inviato da alex il

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